Art. 8.

      1. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 12, comma 4, entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'ANGERIR e, successivamente a tale data, entro un anno dalla definitiva cessazione dell'esercizio, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e l'ANGERIR costituiscono società cui è affidato il compito di provvedere alla disattivazione degli impianti di cui allo stesso capo VII.
      2. Nell'atto costitutivo delle società di cui al comma 1 sono, altresì, definiti le modalità e i termini per il conferimento alle società stesse degli impianti, del personale e delle risorse economiche, ivi comprese

 

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le somme accantonate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2.
      3. L'atto di cui al comma 2 deve stabilire anche i criteri di riparto degli oneri finanziari delle attività di smantellamento degli impianti, la relativa durata e la restituzione del sito. L'atto determina altresì le modalità e i tempi degli apporti tecnici e finanziari dei titolari alle suddette attività. Nell'atto sono inoltre individuate le modifiche all'assetto organizzativo inerente agli impianti da conferire rispetto a quello descritto nella documentazione prodotta a suo tempo dagli esercenti.