1. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 12, comma 4, entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'ANGERIR e, successivamente a tale data, entro un anno dalla definitiva cessazione dell'esercizio, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e l'ANGERIR costituiscono società cui è affidato il compito di provvedere alla disattivazione degli impianti di cui allo stesso capo VII.
2. Nell'atto costitutivo delle società di cui al comma 1 sono, altresì, definiti le modalità e i termini per il conferimento alle società stesse degli impianti, del personale e delle risorse economiche, ivi comprese